ORGANISMI PARROCCHIALI

Gli organismi parrocchiali sono gruppi di persone, religiosi e laici, che collaborano in diversi ambiti di attività della Parrocchia.


Consiglio Pastorale Parrocchiale. (C.P.P.) 


Il Consiglio Pastorale è un istituto previsto dal Codice di diritto canonico (CIC). Rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale e costituisce lo strumento della comune decisione pastorale. Compito fondamentale è l'elaborazione, l'aggiornamento e l'applicazione del progetto pastorale parrocchiale. 

Tra i suoi compiti c'è quello di attuare nella parrocchia le linee del piano pastorale diocesano. Sono di sua competenza anche le altre questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità. Esso costituisce il contesto in cui il Consiglio per gli Affari Economici colloca le risorse della parrocchia (che sono a servizio della sua vita e azione pastorale) Non spettano direttamente al Consiglio Parrocchiale i compiti di carattere esecutivo e organizzativo che invece spettano alle commissioni parrocchiali competenti. Non sostituisce i diversi fenomeni associativi presenti e operanti nella parrocchia ma li valorizza e li coordina, così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità. 

Il CPP, come ricorda la cost. 147, § 2, «ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». Il CPP, pur non esaurendo la soggettività della parrocchia, è espressione autentica della comunità, opera sempre inserito in essa e ne costituisce lo strumento specifico di decisione pastorale. La sua costituzione è obbligatoria in ogni parrocchia che non sia unita in comunità pastorale (can. 536 e cost. 147, § 4).

Fanno parte del C.P.:


Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiali. (C.A.E.P.)

Il Consiglio per gli affari economici è obbligatorio in ogni parrocchia (can. 537 del Codice di Diritto Canonico). È l'organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della parrocchia. Ha funzione consultiva. Coadiuva il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia. Approva il rendiconto consuntivo; esprime il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; cura l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia. 

È composto dal parroco che ne è il Presidente, e da almeno tre fedeli nominati dal parroco, sentito il parere del C.P. I membri devono essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale.

 Il CAEP è l'organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all'amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537). L'incarico dura in genere dai tre ai cinque anni.

Fanno parte del CAEP: